whistleblowing  accento

Premessa

La disciplina del c.d. ”whistleblowing” è stata introdotta nel nostro ordinamento al fine di contrastare eventuali fenomeni corruttivi nell’ambiente di lavoro. Tale disciplina prevede una specifica tutela per il segnalante (o “whistleblower”) che intenda segnalare una irregolarità o un illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in modo che questi possa agire senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

 

Principali riferimenti normativi

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, ha modificato alcuni aspetti della normativa applicabile in ambito pubblico (art. 54-bis del d.lgs. 165/2001) ed ha esteso la disciplina del whistleblowing al settore privato (art. 6 del d.lgs. 231/2001). Con tali modifiche il Legislatore ha innanzitutto chiarito che per “dipendente pubblico” si debba intendere anche il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, sottolineando altresì che tale disciplina si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica. La Legge ha, inoltre, introdotto una serie di misure organizzative poste a tutela del segnalante e relative sanzioni, prevedendo l’adozione di sistemi informativi volti a tutelare l’identità del segnalante ed il contenuto della segnalazione. Nello specifico, le disposizioni sopra richiamate prevedono che nei confronti del dipendente che segnali illeciti al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (o R.P.C.T.)o all’ Organismo di Vigilanza (o OdV) o all’ANAC non possano essere disposte misure discriminatorie quali, ad esempio, demansionamento, licenziamento, trasferimento, o misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

 

Piattaforma informatica

Accento SCS ha adottato una piattaforma informatica integrata web-based, che, in linea con le disposizione della Legge sopra illustrate e le linee guida dell’ANAC in materia, permette di gestire le comunicazioni pervenute da parte del whistleblower con garanzia di riservatezza sia per quanto riguarda l’identità del soggetto segnalante sia per quanto riguarda il contenuto delle segnalazioni, le quali sono protette mediante misure di sicurezza e tecniche di cifratura idonee a garantirne la massima segretezza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

 

Accesso al sistema

Le segnalazioni possono essere inviate attraverso l’apposito form.

L’accesso al Sistema di whistlebowing è consentito in forma anonima, mediante il seguente indirizzo: https://www.accentocooperativa.it/whistleblowing/

 

Oggetto della segnalazione

A titolo esemplificativo la segnalazione di condotte illecite ed irregolarità ai sensi dell’art. 54 bis del D.Lgs. n.165/2001 s.m.i., tenendo conto che non esiste una lista tassativa, può avere ad oggetto:

  • i fatti penalmente rilevanti e le violazioni di legge;
  • le azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine;
  • le azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza di dipendenti, ai consulenti o agli utenti o di arrecare un danno all’ambiente;
  • i comportamenti a danno dell’interesse pubblico.

Gestione della segnalazione e tutela della riservatezza

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all’Organismo di Vigilanza (OdV) che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza ad effettuare ogni attività ritenuta opportuna.

 

Forme di tutela del whistleblower e divieto di discriminazione

L’identità del whisteblower viene protetta in ogni fase della segnalazione, a partire dalla registrazione e comunicazione fino all’istruttoria e gestione conclusiva della segnalazione. Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita, conformemente alle disposizioni introdotte dalla legge n. 179/2017 alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

 

Contenuto delle segnalazioni

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire all’OdV di procedere alle necessarie verifiche ed agli accertamenti in merito alla fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Le segnalazioni prive di elementi che consentano di identificare la violazione, ai sensi della normativa vigente, verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solamente se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

 

Responsabilità del segnalante

Resta ferma la responsabilità penale e civile del segnalante nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente. La segnalazione riguarda esclusivamente condotte illecite e non potrà pertanto essere utilizzata per altre rimostranze di carattere personale che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro.

 

Sottrazione al diritto di accesso

La segnalazione è sottratta all’accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013 e all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990, e successive modificazioni. In generale, dunque, la segnalazione non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, c. 1, lett. a), L. 241/1990.